LA FIGC RIAMMETTE SOLO IL BISCEGLIE, CERIGNOLA FUORI. PRONTO IL RICORSO AL CONI?
La Figc ha confermato tramite due comunicati ufficiali la riammissione del Bisceglie e il non ripescaggio dell'Audace Cerignola. Ecco i due documenti:
Bisceglie - "Il Presidente Federale visto l’art. 24, comma 3 dello Statuto della FIGC; visto il ricorso proposto dalla Società A.S. Bisceglie avverso la delibera del Consiglio Federale del 12 luglio 2019, di cui al Comunicato Ufficiale n.16/A nel quale si disponeva “di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 della Società A.S. Bisceglie”; preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle Competizioni Professionistiche – n. 58 del 24 luglio 2019 nella quale così, tra l’altro, si legge: “L’orientamento consolidato della giurisprudenza sportiva è nel senso che, ai fini della valutazione dell’idoneità dell’impianto di illuminazione, si deve valutare esclusivamente la documentazione presentata dalla Società e che, in generale, la sussistenza dei requisiti per l’ammissione, ancorché preesistenti, non possano essere documentati posteriormente scadenza del termine (Collegio di Garanzia, decisione n. 37/2018, Como Calcio/FIGC; Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 24/2013, Sambenedettese/FIGC, relativa alla sussistenza della fideiussione). Fermi tali principi, dai quali questo Collegio non intende discostarsi, occorre peraltro considerare le peculiarità del caso di specie. La A.S. Bisceglie risulta aver documentato le prestazioni dell’impianto di illuminazione, risultate conformi ai parametri richiesti, sulla base di una rilevazione tempestivamente eseguita il 4 luglio 2019;(...) Ne consegue che la A.S. Bisceglie non ha ex post integrato una documentazione originariamente lacunosa, bensì, a fronte di una valutazione negativa della Commissione formulata sulla scorta dell’interpretazione dei documenti fornita dalla Lega Pro, ha fornito una precisazione in merito alle circostanze di fatto esistenti all’atto della misurazione. Il ricorso merita pertanto accoglimento”. Tutto ciò premesso d e l i b e r a di accogliere la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 proposta dalla Società A.S. Bisceglie. Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1629 del 26 febbraio 2019, pubblicato sul sito del Coni e costituente l’allegato A al Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile".
Audace Cerignola - "Il Presidente Federale VISTO l’art. 24, comma 3 dello Statuto della FIGC; VISTO il ricorso proposto dalla Società Audace Cerignola avverso la delibera del Consiglio Federale del 12 luglio 2019, di cui al Comunicato Ufficiale n. 18/A, con il quale si disponeva “di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 della Società Audace Cerignola - per non avere “soddisfatto, nel termine perentorio del 5 luglio 2019, il requisito infrastrutturale relativo all’impianto di illuminazione, indicato come criterio “A” di cui al punto 8) dell’allegato A), Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”; VISTA la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle Competizioni Professionistiche – n. 56 del 24 luglio 2019 con la quale “accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione”; PRESO ATTO che nella parte motiva della decisione de qua così, tra l’altro, si legge: “Ferma restando la competenza della FIGC e dei relativi organi di procedere alla verifica della attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a), Titolo II, del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”; CONSIDERATO CHE in data 25 luglio 2019 il Presidente della Lega Pro inviava alla Presidenza federale e alla Segreteria federale la nota, datata 24 luglio 2019, che fa parte integrante del provvedimento de quo, avente ad oggetto “Campionato Serie C 2019/2020 – comunicazione relativa ai requisiti infrastrutturali criteri A all. sub A) Sistema Licenze Nazionali 2019/2020 (C.U. FIGC n. 31/A del 18 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni) società Audace Cerignola”; PRESO ATTO CHE nella nota de qua così, tra l’altro, si legge: “Lo stadio “Monterisi” di Cerignola è stato nuovamente oggetto di sopralluogo da parte della Commissione Impianti Sportivi di Lega Pro in data 24/07/2019 in ragione di quanto disposto dalla decisione n. 56/2019 del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche. Nell’occasione la società Audace Cerignola ha prodotto la seguente documentazione: - Nota prot. n. 899 del 22.07.2019 rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) nella quale così si legge: “Facciamo seguito alla Vostra richiesta di omologazione del campo in oggetto all’utilizzo del campo nell’attesa che possano essere effettuati i test prestazionali previsti dal regolamento LND al fine dell’ottenimento dell’omologazione. Ciò premesso Dichiara ed attesta che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo dal 4/08/2019 fino alla emissione del certificato di omologazione o fino ad un massimo di giorni 120 per le attività di Campionati della Federazione Italiana Giuoco Calcio”; - certificazione dei livelli di illuminamento con la nuova configurazione d’impianto, che prevede la presenza di 4 nuove torri faro di altezza m 31. Dall’analisi della documentazione prodotta dalla Società Audace Cerignola si rileva quanto segue: alla data odierna può considerarsi soddisfatto il Requisito n. 8 – Impianto d’illuminazione, ma non il Requisito n. 2 – Caratteristiche del terreno di gioco. Ed infatti l’Allegato A “Criteri Infrastrutturali”, punto 2 “Caratteristiche del Terreno di Gioco” di cui al Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17/04/2019 avente ad oggetto “sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2019/2020” così a tal proposito recita: “2. Il terreno di gioco e il campo per destinazione devono essere in erba naturale o in manto erboso artificiale approvato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici “FIFA Quality Pro”, o in erba naturale rinforzato con erba artificiale “FIFA Quality Pro”; il solo campo per destinazione, se artificiale, deve comunque essere approvato da un laboratorio accreditato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita Licenza”. Emerge pertanto che la nota prot. 899 del 22/07/2019 della LND non è in alcun modo sufficiente ad attestare la sussistenza del requisito infrastrutturale in quanto non corrisponde a quanto richiesto dalla riportata disposizione. A tanto si aggiunga sia che la validità della autorizzazione di utilizzo del tutto incomprensibilmente non decorre dalla data di rilascio, 22.07.2019, ma dalla successiva del 4.08 p.v., sia che l’eventuale certificazione della LND rilasciata all’esito dei “test prestazionali” – ad oggi non disponibile in quanto i test non sono stati ancora effettuati - non sarebbe in alcun modo sufficiente, in quanto non rilasciata dall’unico ente intitolato a certificare la conformità allo standard FIFA Quality Pro, ovvero la FIFA. In conclusione si ribadisce che lo stadio “Monterisi” di Cerignola alla data odierna, così come alla data del 5 luglio 2019, non risulta rispettare i seguenti requisiti infrastrutturali di cui ai “criteri infrastrutturali” dell’allegato A) del Sistema Licenze Nazionali: - Requisito n.2 – Caratteristiche del terreno di gioco Ti invio la presente comunicazione di competenza della nostra Lega per le conseguenti decisioni che la Federazione sarà tenuta ad assumere anche con riferimento alla richiamata decisione del Collegio di Garanzia nella parte in cui così recita: “Ferma restando la competenza della FIGC e dei relativi organi di procedere alla verifica della attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a), Titolo II, del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”; CONSIDERATO CHE in data 25 luglio 2019 il Presidente della Lega Pro inviava al Sig. Antonio Armeni, Presidente CISEA, e per conoscenza a questa Presidenza federale, la nota relativa alla certificazione LND prot. AA/AR del 22.07.2019 a firma dello stesso Presidente CISEA, depositata nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia e prodotta dall'Audace Cerignola all'atto del sopralluogo svolto dalla Lega Pro in data 24 luglio 2019. In tale nota così, tra l'altro, si legge: “La certificazione LND (Standard o Professional), anche laddove fosse ottenuta a seguito del buon esito di test LND non ancora eseguiti, non sarebbe comunque sufficiente a garantire per lo stadio “Monterisi” il rispetto dei Criteri Infrastrutturali. Si ribadisce pertanto che il documento prodotto, ambiguo e impreciso in alcune sue parti, non può essere assunto come certificazione del manto sintetico dello stadio “Monterisi”, che quindi risulta tuttora carente nel rispetto di un Criterio Infrastrutturale del Sistema delle Licenze Nazionali FIGC. Mi preme sottolineare che non è in alcun modo accettabile che venga emessa una certificazione che autorizzi “l’attività dei campionati di...Lega Pro...” senza peraltro che siano stati neppure effettuati i test prestazionali, che ad ogni modo non sarebbero sufficienti per il sistema delle licenze nazionali FIGC”. CONSIDERATO, dunque, che il Presidente della Lega Pro con la nota datata 24 luglio, innanzi richiamata, evidenzia che “In conclusione si ribadisce che lo stadio “Monterisi” di Cerignola alla data odierna, così come alla data del 5 luglio 2019, non risulta rispettare i seguenti requisiti infrastrutturali di cui ai “criteri infrastrutturali” dell’allegato A) del Sistema Licenze Nazionali: Requisito n. 2 – Caratteristiche del terreno di gioco”; VISTA la nota del Segretario della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi datata 25 luglio 2019 ed avente ad oggetto “riscontro note della Lega Pro del 24.07.2019 e del 25.07.2019 trasmesse dal Presidente Federale in data 25.07.2019; Domanda di integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2019/2020 – S.S. AUDACE CERIGNOLA S.r.l.”, nella quale così, tra l'altro, si legge: “La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione tenutasi in data 25 luglio 2019, in collegamento telefonico, ha esaminato le note in oggetto e ha preso atto della certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico”; CONSIDERATO CHE la riportata decisione del Collegio di Garanzia fa salva “la competenza della FIGC e dei relativi organi di procedere alla verifica della attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a), Titolo II, del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”; CONSIDERATO CHE, a seguito del sopralluogo effettuato dalla Lega Pro in data 24 luglio 2019 presso lo stadio Monterisi di Cerignola, come comunicato alla FIGC con la nota di pari data a firma del Presidente della Lega Pro, la “verifica dell’attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco” ha avuto esito negativo; Tutto ciò premesso d e l i b e r a per le motivazioni innanzi indicate di respingere la domanda di integrazione dell’organico al Campionato di Serie C 2019/2020 proposta dalla Società Audace Cerignola S.r.l. Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1629 del 26 febbraio 2019, pubblicato sul sito del Coni e costituente l’allegato A al Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile".
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